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Dichiarazione ICI per l'anno 2008
In caso di variazione del
patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o
destinazione dell'immobile, i soggetti interessati devono presentare
un'apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto
ministeriale 12 maggio
2009 (Modello -
Istruzioni).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si
verificano variazioni che comportano un diverso ammontare dell’ Ici
dovuta.
A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini ICI deve essere
presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive
che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta
riguardano riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette
modificazioni non sono immediatamente acquisibili attraverso la
consultazione della banca dati catastale.
Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile
la semplificazione prevista dall’art. 37, comma 53, del D. L. 4
luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
che ha stabilito la soppressione dell’obbligo di presentazione della
dichiarazione ICI, di cui all’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività
del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è
stata accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del
territorio del 18 dicembre 2007.
La semplificazione in questione comporta che non deve essere
presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai
fini dell’imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le
procedure telematiche relative alla disciplina del modello unico
informatico (MUI).
Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare,
con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione,
l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la
voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Rimborso
Legge n. 296 del 27/12/2006 - art. 1
164. Il rimborso delle somme
versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello
in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione.
L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta
giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
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