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Mod. 2007

Mod. Rimborso

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione ICI per l'anno 2007

In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o destinazione dell'immobile, i soggetti interessati devono presentare un'apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni che comportano un diverso ammontare dell’ Ici dovuta.
Tuttavia, fino al momento di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, resta fermo l’obbligo per i contribuenti di presentare la dichiarazione o la comunicazione al comune competente.
Si precisa che permane l’obbligo dichiarativo, poiché non è stato al momento emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio di cui al comma 53, dell’art. 37 del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale viene accertata l’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali.
Si aggiunge, inoltre, che l’art. 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007), ha abrogato l’art. 59, comma 1, lettera l), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che consentiva ai comuni di sostituire la dichiarazione Ici con la comunicazione.
Pertanto, poiché a decorrere dal 1° gennaio 2007 non può essere più utilizzato in via generale il sistema della comunicazione, permane nella disciplina dell’Ici la sola dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992.
Tuttavia, data la novità recata dalla legge finanziaria per l’anno 2007, i contribuenti che hanno già presentato la comunicazione relativamente alle variazioni intervenute nel 2006, non devono effettuare alcun ulteriore adempimento dichiarativo.

 

Rimborso

Legge n. 296 del 27/12/2006 -  art. 1

164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione.
L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
 

 
 

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