| |



|
|
Dichiarazione ICI per l'anno 2007
In caso di variazione del
patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o
destinazione dell'immobile, i soggetti interessati devono presentare
un'apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto
ministeriale.
La dichiarazione ha
effetto anche per gli anni successivi se non si verificano
variazioni che comportano un diverso ammontare dell’ Ici
dovuta.
Tuttavia, fino al momento di effettiva operatività del
sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali,
resta fermo l’obbligo per i contribuenti di presentare la
dichiarazione o la comunicazione al comune competente.
Si precisa che permane l’obbligo dichiarativo, poiché non è
stato al momento emanato il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia del territorio di cui al comma 53, dell’art. 37
del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, con il quale viene accertata
l’effettiva operatività del sistema di circolazione e
fruizione dei dati catastali.
Si aggiunge, inoltre, che l’art. 1, comma 175, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno
2007), ha abrogato l’art. 59, comma 1, lettera l), del D.
Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che consentiva ai comuni di
sostituire la dichiarazione Ici con la comunicazione.
Pertanto, poiché a decorrere dal 1° gennaio 2007 non può
essere più utilizzato in via generale il sistema della
comunicazione, permane nella disciplina dell’Ici la sola
dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, del D. Lgs. n.
504 del 1992.
Tuttavia, data la novità recata dalla legge finanziaria per
l’anno 2007, i contribuenti che hanno già presentato la
comunicazione relativamente alle variazioni intervenute nel
2006, non devono effettuare alcun ulteriore adempimento
dichiarativo.
Rimborso
Legge n. 296 del 27/12/2006 - art. 1
164. Il rimborso delle somme
versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello
in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione.
L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta
giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
|
|